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Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 (Rv. 600282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Tardiva esecuzione del contratto - Manifestazione d'interesse da parte del contraente - Rinuncia all'effetto risolutivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600282-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)