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Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 11/10/1989 (Rv. 463833 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RINUNCIA TACITA DA PARTE DEL CREDITORE - ATTO DI VOLONTÀ ABDICATIVA - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RISOLUZIONE DI UNA "QUAESTIO VOLUNTATIS" - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463833-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RINUNCIA TACITA DA PARTE DEL CREDITORE - ATTO DI VOLONTÀ ABDICATIVA - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RISOLUZIONE DI UNA "QUAESTIO VOLUNTATIS" - CRITERI.*

In tema di clausola risolutiva espressa, la sua rinuncia tacita da parte del creditore costituisce atto di volontà abdicativa, ancorché la volontà stessa venga manifestata, anziché espressamente, mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto. Ne consegue che l'indagine del giudice diretta ad accertarne l'esistenza, implicando sostanzialmente la risoluzione di una quaestio voluntatis, deve essere effettuata in modo che non residui alcun ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell'asserito rinunziante. (V 2366/68, mass n 334710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)