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Sez. 1, Ordinanza n. 24690 del 19/10/2017 (Rv. 645549 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito - Quietanza rilasciata da quest'ultimo - Valore confessorio nei confronti del fallimento - Esclusione - Valore di documento probatorio del pagamento – Configurabilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645549-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. (Nella specie la S.C. ha negato l’efficacia di confessione stragiudiziale in relazione ad una quietanza contenuta nell’atto di mutuo nella quale si dava atto dell’effettiva erogazione dell’importo mutuato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2708, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)