Sez. 1, Sentenza n. 3402 del 22/02/2016 (Rv. 638664 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Contributi UE - Indebita percezione da parte di associazione non riconosciuta - Restituzione dell'indebito - Responsabilità solidale ex art. 3 della l. n. 898 del 1986 - Responsabilità ulteriore di chi ha agito per conto dell'ente - Sussistenza - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di recupero dei contributi comunitari indebitamente percepiti, alla disciplina della responsabilità solidale di cui dell'art. 3 della l. n. 898 del 1986, in base alla quale l'associazione o l'unione dei produttori è tenuta, con i suoi associati, al versamento dell'indebito percetto, si aggiunge anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ove si tratti di un'associazione non riconosciuta, in quanto la detta solidarietà è stabilita, secondo le regole generali, dall'art. 38 c.c., a garanzia dell'effettività della rimozione delle conseguenze dell'illecito accertato in danno degli interessi della UE.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/06/1995 num. 1469, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)