Sez. L, Sentenza n. 3620 del 08/04/1998 (Rv. 514355 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a informatore scientifico diretto al bar dopo un colloquio di lavoro ed infortunatosi cadendo dalle scale dell'ospedale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Ai sensi della disciplina sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, un sinistro è indennizzabile solo se tra lo stesso e la prestazione lavorativa sussiste un nesso derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipende da un rischio inerente ad un atto intrinseco a tale prestazione o comunque strettamente connesso con il compimento della medesima; a tal fine, non tutti gli spostamenti da e per il luogo di lavoro possono essere ritenuti strettamente connessi alla effettuazione della prestazione lavorativa, atteso che eventuali spostamenti, passaggi e soste non strettamente necessitati da bisogni personali ineludibili, né propedeutici, prodromici o consequenziali al lavoro, non possono farsi rientrare nel concetto di connessione o riconducibilità all'occasione di lavoro, non potendosi dilatare tale concetto fino a comprendervi qualunque movimento personale topografico concernente la generalità dei soggetti, del tutto svincolato da esigenze fisiologiche nel corso dell'attività lavorativa, fuori dell'ambito delle prestazioni dovute ed originato da esigenze voluttuarie. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità di un sinistro occorso ad un'informatore scientifico che, dopo aver esaurito il colloquio con l'economo responsabile di un ospedale in relazione ad eventuali acquisti dei prodotti farmaceutici rappresentati, recandosi al bar col suddetto economo, era caduto sulle scale dell'ospedale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)