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Sez. L, Sentenza n. 3995 del 07/05/1997 (Rv. 504138 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504138-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Per la sussistenza del rischio professionale, rilevante ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1964 n. 1124, è necessario e sufficiente che la condotta dell'assicurato (quand'anche determinata da circostanze straordinarie) sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo. (Nella specie, la sentenza impugnata, aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un pastore a causa di un tamponamento subito dall'autovettura sulla quale lo stesso si trovava mentre custodiva il proprio gregge, avendo ritenuto la sussistenza, nella fattispecie, di un rischio elettivo; la S.C. nel cassare la decisione ha enunciato il suddetto principio).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)