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Sez. L, Sentenza n. 1372 del 04/03/1986 (Rv. 444796 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER OPERA O SERVIZI DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO ED ECCEZIONALE - ASSUNZIONE PER SOPPERIRE A FLUTTUAZIONI DEL MERCATO ED INCREMENTI DI DOMANDA PREVEDIBILI E RICORRENTI NEL TEMPO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444796-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER OPERA O SERVIZI DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO ED ECCEZIONALE - ASSUNZIONE PER SOPPERIRE A FLUTTUAZIONI DEL MERCATO ED INCREMENTI DI DOMANDA PREVEDIBILI E RICORRENTI NEL TEMPO - INAMMISSIBILITÀ.*

La disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. C) della legge 18 aprile 1962 n. 230 - norma che consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro allorché l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed eccezionale - si riferisce a quelle opere e servizi che pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. Pertanto detta norma non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttuazioni del mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività normale; principio questo che non trova limitazioni o deroghe per effetto delle leggi sopravvenute che hanno ampliato - per periodi di tempo determinati ed in specifici settori economici - i casi di ammissibilità del contratto di lavoro a tempo determinato (quali le leggi n. 18 del 1978, 737 del 1978, 598 del 1979 e 79 del 1983), le quali non abrogano né interpretano autenticamente la citata disposizione della legge n. 230, ma hanno esclusivamente portata innovativa nelle ipotesi espressamente regolate. (V 5175/85, mass n 442484; (Conf 5739/83, mass n 430620).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. C, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 737, Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)