Sez. 5, Sentenza n. 3165 del 28/11/1975 Ud. (dep. 09/03/1976) Rv. 132722 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA PER MOTIVI NON DEDOTTI DALL'APPELLANTE - CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE (FATTISPECIE).*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA PER MOTIVI NON DEDOTTI DALL'APPELLANTE - CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE (FATTISPECIE).*
Nei giudizi d'impugnazione l'imputato va condannato alle spese se il gravame da lui proposto e stato rigettato o dichiarato inammissibile, ma tale ipotesi non ricorre quando, in conseguenza dell'impugnazione - che ha impedito il formarsi del giudicato - la sentenza viene riformata in senso favorevole all'imputato, anche se per motivi diversi da quelli dedotti dall'interessato (nella specie la sentenza d'appello aveva confermato l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di lesioni colpose, dichiarando la prescrizione dei contestati reati contravvenzionali, verificatasi nelle more).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)