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Sez. 2, Sentenza n. 8189 del 08/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160596 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - EFFETTO ANCHE SOLO PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160596-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - EFFETTO ANCHE SOLO PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione ogni qualvolta dal gravame siano conseguiti effetti, anche solo parzialmente, a lui favorevoli. Ciò si verifica anche quando il giudice del gravame applichi, di ufficio, una causa di Estinzione del reato, poiché l'Obbligo dell'imputato di sottostare alle spese del giudizio trae origine dal presupposto obiettivo della sua soccombenza. Tale soccombenza va verificata secondo una valutazione globale degli effetti derivanti dalla impugnazione, sicché essa va esclusa nel caso che detti effetti siano per un verso a svantaggio e per altro favorevoli allo imputato. (nella specie, in appello si era verificato un aggravamento di pena per un reato su impugnazione del P.m., e nel contempo una situazione più favorevole per l'applicazione di una causa di Estinzione ad un reato concorrente. La S.C. ha eliminato la condanna alle spese pronunciata dal giudice di appello nei confronti dell'imputato). (V mass n 152790; (V mass n 152218; (V mass n 151849; (V mass n 141151; (V mass n 132722).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)