Sez. L, Sentenza n. 16266 del 26/07/2011 (Rv. 618689 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova disciplina del rapporto in contestazione - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Pertinenza dello "ius superveniens" alle questioni investite dai motivi di ricorso - Necessità - Condizioni - Sussistenza ed ammissibilità del motivo di ricorso - Contratto di lavoro - Nullità del termine apposto - Conseguenze patrimoniali - Nuova disciplina - Applicabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. Ne consegue che - ove sia invocata l'applicazione dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n.183 del 2010 con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro - è necessario che i motivi del ricorso investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. (nella specie, applicabile "ratione temporis"), determinandosi, in caso contrario, la stabilità ed irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)