Sez. 6, Sentenza n. 10516 del 24/04/1986 Ud. (dep. 07/10/1986) Rv. 173876 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1948 N. 66 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1948 N. 66 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
Il dolo specifico del delitto di blocco stradale si concretizza e si esaurisce nel fine di impedire o anche soltanto di rendere più difficoltosa la libera circolazione nella Sede stradale la cui realizzazione, peraltro, non è necessaria per la sussistenza del reato. (Conf mass n 154023 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)