Sez. L, Sentenza n. 10232 del 04/05/2009 (Rv. 608188 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a transazione stipulata con riferimento all'art. 15 c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese industriali, concernente l'obbligo del datore di lavoro di tenere indenne il dirigente dalle spese sopportate per i procedimenti penali connessi con l'esercizio delle funzioni.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione. (Nella specie, un dirigente industriale aveva concluso una transazione con il proprio datore di lavoro, con la quale, richiamando espressamente l'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, quest'ultimo si era obbligato a tenere indenne il primo dalle spese sopportate per procedimenti connessi a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare detta transazione, aveva ritenuto che le parti avessero preso in considerazione anche il comportamento "contra legem" purchè diretto a far conseguire vantaggi, se pure illeciti, alla società, così ponendosi in contrasto non solo con l'art. 15, comma 7, del c.c.n.l. ma anche con la clausola dell'accordo transattivo che ne aveva riprodotto fedelmente il testo e di cui aveva vanificato il richiamo testuale, finendo con l'operare una ricostruzione della volontà delle parti contraria al significato stesso delle espressioni adottate nel testo negoziale, tant'è che la valutazione del comportamento del dirigente era stata ancorata ad elementi estranei - in ispecie, le pronunzie di annullamento del giudice tributario degli accertamenti nei suoi confronti per evasione fiscale e costituzione di fondi all'estero - al contesto delle pattuizioni intercorse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)