Sez. L, Sentenza n. 24733 del 07/10/2008 (Rv. 605022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 14 del c.c.n.l. 21 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali e di assistenza legale - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dell'art. 14 del c.c.n.l. 21 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito - che prevede che l'impresa deve sostenere le spese giudiziali e di assistenza legale a favore del funzionario nei cui confronti sia avviata un'azione penale "in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni" - va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo (senza che assumano rilievo, a tal fine, eventuali analoghe disposizioni contenute in altri e diversi contratti collettivi), dovendosi attribuire, nell'ambito del processo interpretativo, una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., che, operando come criterio di reciprocità nei rapporti tra debitore e creditore, enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire così da preservare i reciproci interessi. Ne consegue che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito - in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici - ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento ad una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solamente alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio delle funzioni conforme agli interessi dell'azienda (ancorché con comportamenti perseguiti penalmente dagli organi giudiziari) e non anche la violazione delle funzioni stesse, in danno alla stessa azienda e in contrasto con le istruzioni impartite.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/10/1987 art. 14, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)