Sez. L, Sentenza n. 6821 del 04/06/1992 (Rv. 477552 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità. | Riliquidazione dell'indennità - Termine di prescrizione annuale dell'azione per l'indennità di malattia - Operatività - Regime codicistico previsto in generale per la prescrizione - Applicabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità.
La riliquidazione dell'indennità di maternità è soggetta, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, al medesimo termine di prescrizione annuale cui, ai sensi di quest'ultima norma, soggiace l'azione per conseguire l'indennità di malattia, non essendo configurabile rispetto a tali indennità, che maturano "de die in diem", un diritto ("stipite") alla costituzione della prestazione, al quale possa essere limitato lo speciale regime prescrizionale del citato art. 6, la specialità del quale riguarda peraltro solo la previsione del termine breve (annuale), trovando per il resto applicazione il generale regime codicistico, compresa la disciplina degli artt. 2935 e 2944 cod. civ. in tema di decorrenza e d'interruzione per effetto di riconoscimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)