diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 416 del 19/01/1996 (Rv. 495501 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Provvedimento d'urgenza - Condanna alle spese contenuta nel provvedimento di rigetto - Contestazione dell'esecutività di tale provvedimento illegittimamente munito di formula esecutiva - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495501-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

La contestazione dell'esecutività della condanna alle spese contenute nel provvedimento di rigetto della richiesta di provvedimento di urgenza, che si assume illegittimamente munita della formula esecutiva, non investe la regolarità formale del titolo esecutivo, ma nega in radice il diritto dell'altra parte di procedere in forza di quel titolo all'esecuzione forzata e concreta quindi un opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e non un opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)