Sez. 3, Sentenza n. 12037 del 27/11/1998 (Rv. 521160 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Apposizione su sentenza non provvisoriamente esecutiva ed impugnata - Opposizione all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ.- Sospensione necessaria (art. 295 cod. proc. civ), anche d' ufficio, di questo giudizio fino alla definizione di quello di impugnazione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA
Il giudizio sull' opposizione all' esecuzione ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., proposta per indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza impugnata e non provvisoriamente esecutiva, dipende dalla definizione del giudizio sull' impugnazione, e pertanto sussistono i presupposti per sospenderlo, ai sensi dell' art. 295 cod. proc. civ., anche d' ufficio, da parte del giudice dell' esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)