Sez. 3, Sentenza n. 10989 del 10/12/1996 (Rv. 501182 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI | Nei confronti del rappresentato - Indicazione espressa del nome del rappresentato - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI
Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)