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Sez. 3, Sentenza n. 270 del 21/01/1978 (Rv. 389561 - 01)

MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389561-01

MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Nel mandato con rappresentanza la contemplatio domini, cioe la spendita del nome del rappresentato, deve essere espressa, nel senso che chi agisce per conto altrui deve portare a conoscenza del terzo contraente, in modo esplicito ed univoco, che agisce non soltanto nell'interesse, ma anche in nome di un altro soggetto, in quanto, altrimenti, il contratto non produce effetti nei confronti del mandante, ancorche l'altro contraente sia a conoscenza dell'esistenza del mandato, ma si considera concluso dal mandatario in proprio. (Conf 550/76, mass n 379205; (Conf 3613/72, mass n 361613; (Conf 2417/70, mass n 348663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)