Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 15/12/1972 (Rv. 361613 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA - MANCANZA - INEFFICACIA PER IL RAPPRESENTATO - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA - MANCANZA - INEFFICACIA PER IL RAPPRESENTATO - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso, cioe, che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente, in modo esplicito ed univoco, che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso, il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto. Conseguentemente, se il mandatario, stipulando il contratto, non dichiara di agire in nome del mandante, nessun rapporto si costituisce fra il mandante e il terzo contraente, essendo irrilevante la conoscenza che quest'ultimo eventualmente abbia del mandato. (V 2417'70, mass n 348663; 1446'70, mass n 347263; 696'70, mass n (V 345916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)