Sez. L, Sentenza n. 3955 del 02/07/1982 (Rv. 421910 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA EX LEGGE N. 75 DEL 1980 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO - RINVIO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA EX LEGGE N. 75 DEL 1980 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati nell'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 operano ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti dello stato), deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto a fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo della entità dello stipendio stesso come ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle mensilità aggiuntive, senza che al riguardo possa avere Rilevanza la sopravvenuta modificazione dell'indennità di buonuscita per gli statali ad opera della legge 20 marzo 1980, n. 75, attesa la natura ricettizia del rinvio all'art. 1 del d.P.R. citato. (Conf 6558/81, mass n 417400; (Conf 5929/81, mass n 416695; (Conf 1610/80, mass n 405190).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)