Sez. L, Sentenza n. 5929 del 09/11/1981 (Rv. 416695 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPUTO E DELLA BASE DI CALCOLO EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPUTO E DELLA BASE DI CALCOLO EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, senza che al riguardo possa avere rilievo la sopravvenuta modificazione del criterio di liquidazione dell'indennità di buonuscita per gli statali ex legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura recettizia del rinvio all'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965. (Conf 1610/80, mass n 405190; (Conf 1401/80, mass n 404947).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)