Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013 (Rv. 626068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Invio di raccomandata di avviso - Adempimento previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche eseguite a far data dal 28 febbraio 2008 - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione - Espressa previsione di legge - Profili di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)