Sez. 3, Sentenza n. 21725 del 04/12/2012 (Rv. 624248 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione soggetta "ratione temporis" al sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario - Omissione della raccomandata di avviso - Conseguenze - Nullità della notifica.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 - applicabile "ratione temporis" alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)