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Sez. 1, Sentenza n. 4028 del 02/06/1999 Cc. (dep. 14/07/1999) Rv. 214008 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Necessità - Inosservanza - Conseguenze: inutilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214008-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

I decreti del g.i.p. di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche (e quelli di proroga di esse) devono essere motivati, e l'inosservanza del relativo obbligo ne comporta l'inutilizzabilità. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il semplice rinvio, nella motivazione, alle informative di p.g., senza il corredo di un'autonoma, se pur recettizia, motivazione, non fosse idoneo a soddisfare l'obbligo argomentativo incombente al giudice). (Conf. Sez. I, 2 giugno 1999 n. 4030, Testa, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)