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Sez. 1, Sentenza n. 74 del 12/01/1968 (Rv. 330902 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - RAVVISABILITA NELL'APERTURA DI CREDITO, AI FINI DELLA LEGGE DI REGISTRO, DI UN MUTUO E DI UN DEPOSITO IRREGOLARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330902-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - RAVVISABILITA NELL'APERTURA DI CREDITO, AI FINI DELLA LEGGE DI REGISTRO, DI UN MUTUO E DI UN DEPOSITO IRREGOLARE - ESCLUSIONE.*

Nell'apertura di credito bancario l'istituto bancario continua a conservare la proprieta della somma messa a disposizione dell'altra parte (accreditato., fino a quando questa, dando vita alla fase esecutiva del contratto, non faccia uso del concessole diritto di disporre del credito. La Mancanza di traditio della somma messa a disposizione al momento della stipulazione del contratto e la circostanza che sino all'effettivo utilizzo della somma accreditata non decorrono interessi esclude che in detto contratto possano ravvisarsi, ai fini della legge di registro, un mutuo ed un deposito irregolare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)