Sez. 1, Sentenza n. 3956 del 13/12/1969 (Rv. 344389 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - DENARO POSTO A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO - PROPRIETA DELL'ISTITUTO BANCARIO - CONFIGURABILITA DI UN CONTRATTO DI MUTUO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - DENARO POSTO A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO - PROPRIETA DELL'ISTITUTO BANCARIO - CONFIGURABILITA DI UN CONTRATTO DI MUTUO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di apertura di credito bancario, la proprieta della somma messa a disposizione resta all' istituto bancario fino a quando l'accreditato non faccia uso del concessogli diritto di disporre del credito. La Mancanza di 'traditiò anche in Forma simbolica, della somma messa a disposizione al momento della stipulazione del contratto e la circostanza che fino all'effettiva utilizzazione della somma accreditata non decorrano interessi, escludono che in detto contratto possano ravvisarsi, ai fini della legge sull'imposta di registro, un mutuo con contestuale deposito presso l'istituto bancario della somma mutuata. (V 74-68, massima n 330902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)