Sez. 5, Sentenza n. 10221 del 27/06/2003 (Rv. 564630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E PREVIDENZA | Cessazione del rapporto di agenzia - Indennità suppletiva di clientela - Accantonamento - Legittimità - Natura aleatoria dell'indennità - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E PREVIDENZA
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 70, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni, in ordine agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, di cui ai commi precedenti del medesimo art. 70 si applicano anche - fra l'altro - alle indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra l'indennità suppletiva di clientela. Nè l'eventuale natura aleatoria di detta indennità - derivante dalla disciplina del contratto collettivo - consente all'ufficio tributario di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento, ma solo di determinarne il "quantum" sulla base di criteri statistici.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)