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Sez. 5, Sentenza n. 24973 del 24/11/2006 (Rv. 594225 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Cessazione del rapporto di agenzia - Indennità suppletiva di clientela - Costo eventuale - Conseguenze - Deducibilità nei limiti delle quote maturate nell'esercizio - Esclusione - Funzione compensativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594225-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che estende agli accantonamenti relativi alle indennità di cui all'art. 16, comma primo, lettere c), d) ed f) le disposizioni riguardanti quelli per l'indennità di fine rapporto, non è applicabile all'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, la quale, essendo dovuta soltanto in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente, costituisce, in pendenza del rapporto, un costo meramente eventuale sia nell'"an" che nel "quantum", onde i relativi accantonamenti non sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, come previsto dal primo comma dell'art. 70 cit., senza che assuma alcun rilievo la funzione di tale indennità, volta a compensare il mancato reddito derivante dalla cessazione del rapporto, in quanto il relativo diritto non matura in costanza di rapporto, ma ha la sua fonte in un evento futuro ed incerto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)