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Sez. 6, Sentenza n. 33849 del 01/10/2025 Cc. (dep. 15/10/2025) Rv. 288716-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro probatorio - Carenza di motivazione sulle esigenze probatorie - Integrazione da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288716-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio di un telefono cellulare, nel quale il pubblico ministero si era limitato a evidenziare che il dispositivo era uno "strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede").

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)