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Sez. 2 - , Sentenza n. 49536 del 22/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019) Rv. 277989 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro probatorio – Carenza di motivazione sulle esigenze probatorie – Integrazione da parte del tribunale del riesame – Possibilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277989-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziata l'assenza di motivazione dell'originario decreto e l'avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)