Sez. 3, Sentenza n. 7063 del 11/02/2026 Cc. (dep. 23/02/2026) Rv. 289456-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Sequestro probatorio - Motivazione - Integrazione da parte del pubblico ministero in sede di riesame - Possibilità - Sussistenza - Integrazione da parte del Tribunale del riesame - Possibilità - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di sequestro probatorio, il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del Tribunale, del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)