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Sez. 3, Sentenza n. 2337 del 20/07/1971 (Rv. 353215 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DI UN INCIDENTE - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA CAUSALE DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353215-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DI UN INCIDENTE - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA CAUSALE DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di scontro di veicoli, e compito del giudice di merito procedere alla ricostruzione delle modalita dell'incidente e valutare quale delle violazioni riscontrate abbia avuto efficienza causale nella produzione dell'evento. Pertanto, l'apprezzamento che il giudice di merito fa delle modalita dell'accaduto, della condotta di marcia dei veicoli venuti a collisione e del nesso di causalita esistente tra la detta condotta e l'evento involge un apprezzamento che e incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 896'71, mass n 350795).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)