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Sez. L, Sentenza n. 6031 del 04/07/1997 (Rv. 505730 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Esercizio della professione - Sopravvenienza dell'art. 2 legge n. 319 del 1975 - Nuova determinazione dei criteri di accertamento del carattere continuativo di detto esercizio - Applicabilità - Esclusione - Dimostrazione dell'esercizio professionale ai fini dell'iscrizione alla Cassa - Mezzi.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505730-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

La disposizione dell'art. 2 legge 22 luglio 1975 n. 319, nella parte in cui fissa il principio direttivo per la determinazione dei criteri di accertamento del carattere continuativo dell'esercizio dell'attività forense, ha carattere innovativo e non può, pertanto, essere applicato retroattivamente alle situazioni riferibili ai periodi precedenti e pendenti all'epoca della sua entrata in vigore, per i quali la dimostrazione dell'esercizio professionale ai fini dell'iscrizione alla Cassa può essere fornita con i normali mezzi di prova e quindi anche con testimoni.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 9, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)