Sez. L, Sentenza n. 5660 del 19/05/1993 (Rv. 482418 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Iscrizione alla Cassa Nazionale a titolo pieno ex art. 22 legge n. 576 del 1980 - Ambito soggettivo di applicazione - Docenti universitari a tempo definito - Obbligo di iscrizione "piena" - Sussistenza -
Avvocato e procuratore - Previdenza
In tema di assicurazione obbligatoria degli avvocati e procuratori, l'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 prevede l'iscrizione alla Cassa Nazionale soltanto a titolo "pieno", cioè sia ai fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione (facoltativa per i praticanti procuratori) riguarda tutti coloro che esercitino la professione con carattere di continuità ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano da essa esclusi (pur avendo diritto all'assistenza) gli iscritti negli albi speciali che svolgano la professione nell'ambito di un rapporto d'impiego. Questa normativa - che accentua il carattere solidaristico della previdenza forense e che ha portata innovativa (e tacitamente abrogativa) rispetto alla precedente normativa (art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6), che contemplava un'iscrizione limitata al trattamento assistenziale per i docenti universitari o di scuola media iscritti all'albo, per i professionisti iscritti negli elenchi speciali e per i professionisti iscrittisi all'albo dopo aver maturato altro diritto a pensione - comporta l'obbligo di iscrizione "piena" alla Cassa, con i correlativi obblighi contributivi, anche per i docenti universitari a tempo definito, ancorché contemporaneamente iscritti ad altra assicurazione in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dalla professione forense.
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)