Sez. 5, Sentenza n. 5475 del 29/02/2008 (Rv. 602556 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni e diritti alienati dal defunto a titolo oneroso negli ultimi sei mesi - Appartenenza all'attivo ereditario ex art. 10 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Deducibilità del prezzo - Somme riscosse - Accertamento - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione operata dall'art. 69, comma 1, lett. d), legge n. 342 del 1990), prevede che, sui beni e diritti alienati dal defunto nell'ultimo semestre e considerati compresi nell'attivo ereditario, vanno detratte le somme effettivamente riscosse; ne consegue che l'Amministrazione ha il potere di accertare l'effettiva entità del prezzo incassato e, quindi, di rettificare la dichiarazione (contenuta nella denuncia di successione) del prezzo ricavato dalla vendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10 com. 3, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)