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Sez. L, Sentenza n. 2452 del 13/04/1985 (Rv. 440296 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DEI DIRITTI QUESITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440296-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DEI DIRITTI QUESITI - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina collettiva, cui è consentito, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Cod. civ., determinare le mansioni specifiche delle tre fondamentali categorie (dirigenti, impiegati, operai) di lavoratori subordinati e stabilire, all'interno di ciascuna categoria, posizioni differenziate per qualifiche e gradi, va esclusa, in caso di successione di contratti collettivi diversi, l'applicabilità del principio del diritto quesito, riferibile al caso della successione di leggi, con la conseguenza che nella successione di contratti collettivi (post-corporativi) trova applicazione invece il principio della libera volontà delle parti, per modo che, se queste con il successivo accordo hanno inteso sostituire la nuova disciplina alla precedente, modificando, a parità di mansioni, la qualifica attribuita, e così facendo venir meno le aspettative sorte nel vigore di questa, trova applicazione la disciplina sopravvenuta, ancorché meno favorevole al lavoratore. (V 2790/83, mass n 427705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)