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Sez. L, Sentenza n. 2790 del 22/04/1983 (Rv. 427705 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SUCCESSIONE DI UN ACCORDO AZIENDALE AD UN ALTRO - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427705-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SUCCESSIONE DI UN ACCORDO AZIENDALE AD UN ALTRO - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITÀ.*

Dalla natura negoziale che è propria dei contratti collettivi aziendali deriva l'inapplicabilità, in tema di rapporti fra questi, dell'art. 2077 cod. civ., concernente esclusivamente i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale e non quelli fra due contratti collettivi, nonché la Mancanza di operatività del principio del diritto quesito che è riferibile al caso di successione delle leggi ma non quello della successione di contratti collettivi post-corporativi, che è retto dal principio della libera volontà delle parti, per modo che se queste con il successivo accordo hanno inteso sostituire la nuova disciplina alla precedente, facendo venir meno le aspettative sorte nel vigore di questa, trova applicazione soltanto la disciplina sopravvenuta, anche se meno favorevole al lavoratore. (V 2892/79, mass n 399224; (V 2204/78, mass n 391596; (V 2599/73, mass n 366068; (V 745/65, mass n 311386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)