Sez. 3, Sentenza n. 3560 del 07/04/1998 (Rv. 514293 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Atti di compravendita immobiliare - Manufatti oggetto di richiesta di sanatoria "ex lege" 47/85 - Documentazione da parte del notaio del versamento in misura inferiore ai due terzi dell'oblazione di cui all'art. 40 legge 47/85 - Conseguenze - Nullità dell'atto - Sussistenza - Illecito disciplinare del notaio - Configurabilità - Rimessione in termini per la sanatoria ex art. 36 legge 724/94 - Influenza sull'illecito disciplinare - Esclusione - Pagamento personale da parte del notaio della residua oblazione - Rilevanza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
È legittimamente irrogata una sanzione disciplinare nei confronti di un notaio che, nel rogare un atto di compravendita immobiliare, abbia documentato il versamento dell'oblazione relativa al manufatto oggetto di richiesta di sanatoria in misura inferiore ai due terzi della somma dovuta (così violando il disposto dell'art. 40 legge n. 47/85), con conseguente nullità della convenzione negoziale, senza che, all'uopo, possa utilmente invocarsi la disposizione di cui all'art. 39, comma sesto, della legge 724/94 (che rimette in termini il privato, per il procedimento di sanatoria di cui alla predetta legge 47/85, nel caso in cui non risulti pagata l'intera oblazione dovuta), esplicando tale norma i suoi effetti soltanto nell'ambito del procedimento di sanatoria dell'opera abusiva, senza alcuna possibilità di estensione all'illecito disciplinare commesso dal notaio rogante, pur nella ipotesi in cui questi abbia, personalmente ed a sue spese, provveduto al pagamento della somma ancora dovuta (atteso che l'atto nullo viene sanato per effetto non del versamento dell'oblazione ma del successivo - e meramente eventuale - rilascio della concessione in sanatoria). Manifestamente infondata si presenta, in relazione alle norme sinora richiamate, la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento agli artt. 3 e 97 delle carta fondamentale, atteso che la fattispecie della responsabilità disciplinare del notaio differisce, per natura, soggettività ed oggettività giuridica, dalla responsabilità penale degli autori dei reati di cui all'art. 20 della legge 47/85, sì che nessuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza appare realizzata dal legislatore ordinario nel limitare l'effetto estintivo conseguente al pagamento dell'oblazione alla sola responsabilità penale degli autori del reato di costruzione abusiva e non anche alla responsabilità disciplinare dei notai.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)