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Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 28/05/1969 (Rv. 341023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA IMPOSTA DA UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO PER L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA - RINUNCIA TACITA - DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE - CLAUSOLA CHE PREVEDE UN TERMINE INFERIORE A TRE MESI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1969-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TERMINE DI DECADENZA IMPOSTA DA UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO PER L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA - RINUNCIA TACITA - DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE - CLAUSOLA CHE PREVEDE UN TERMINE INFERIORE A TRE MESI - NULLITA.*

Quando in un contratto collettivo post-corporativo sia inserita una clausola la quale, a pena di decadenza, imponga al lavoratore di far valere un suo diritto entro un termine, il mancato reclamo, entro detto termine, per il disconoscimento totale o parziale del diritto, importa in pratica rinuncia tacita al medesimo. Qualora il termine fissato a pena di decadenza per la rivendicazione di diritti del lavoratore derivanti da Disposizioni inderogabili di legge (qual'e il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del lavoro ed altri analoghi) sia inferiore a mesi tre, e tanto piu se decorra durante il rapporto di lavoro, viene ad essere alterata la disciplina legale della decadenza stabilita con l'articolo 2113 cod.civ., che fissa appunto il termine di mesi tre (mai decorrente nel corso del rapporto di lavoro) per l'impugnazione della rinuncia a tali diritti e la clausola e, pertanto, nulla, siccome in contrasto col tassativo precetto contenuto nella prima parte dell'art. 2968 cod. civ. (V.2545-66, massima n. 324902 2002-66, massima n. 323888 2358- 63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)