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Sez. 2, Sentenza n. 6057 del 16/11/1981 (Rv. 416846 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - DONAZIONE IN FAVORE DI UN MINORE - ANNULLABILITÀ PER DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEI COEREDI IN SEDE DI DIVISIONE AL FINE DI COMPRENDERE IL BENE DONATO NELL'ASSE EREDITARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416846-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - DONAZIONE IN FAVORE DI UN MINORE - ANNULLABILITÀ PER DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEI COEREDI IN SEDE DI DIVISIONE AL FINE DI COMPRENDERE IL BENE DONATO NELL'ASSE EREDITARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla donazione in favore di un minore, l'inosservanza delle norme circa l'autorizzazione all'accettazione integra una mera ragione di annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., deducibile soltanto dai soggetti contemplati in tale norma, e, pertanto, non può essere fatta valere dai coeredi, in Sede di divisione ereditaria, quale mezzo al fine di comprendere il bene donato nell'asse ereditario. (V 3088/79, mass n 399447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)