Sez. 1, Sentenza n. 5601 del 15/11/1985 (Rv. 442793 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - SIMULAZIONE DEL CONSENSO - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - SIMULAZIONE DEL CONSENSO - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
La contrarietà all'ordine pubblico italiano, quale ragione ostativa alla delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario (art. 1 della legge n. 810 del 1929 ed art. 17 della legge n. 847 del 1929, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1982), è ravvisabile solo in presenza di un contrasto con i canoni essenziali cui si ispira l'ordinamento dello stato o dei principi fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale. Pertanto, al fine dell'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per simulazione del consenso, la suddetta contrarietà all'ordine pubblico non può essere ravvisata nel fatto che tale declaratoria non si uniformi al disposto dell'art. 123 secondo comma cod. civ., circa i limiti temporali entro i quali il matrimonio può essere impugnato per simulazione, tenuto conto che tale norma configura una scelta del legislatore nazionale non riconducibile nell'ambito di quei principi essenziali e fondamentali. (V 2351/84, mass n 434380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)