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Sez. 1, Sentenza n. 5358 del 18/06/1987 (Rv. 453942 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI DEL BONUM MATRIMONII E DECORSO DEI TERMINI EX ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO O CON I PRINCIPI ESSENZIALI DELLO ORDINAMENTO INTERNO E DELL'ISTITUTO DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - CONVIVENZA DEI CONIUGI SUCCESSIVA ALLA CELEBRAZIONE - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453942-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI DEL BONUM MATRIMONII E DECORSO DEI TERMINI EX ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO O CON I PRINCIPI ESSENZIALI DELLO ORDINAMENTO INTERNO E DELL'ISTITUTO DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - CONVIVENZA DEI CONIUGI SUCCESSIVA ALLA CELEBRAZIONE - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione del "bonum matrimonii", nella disciplina di cui agli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (come risultanti a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1982) un contrasto con l'ordine pubblico ostativo alla delibazione stessa, deve essere negato nel caso in cui la sentenza medesima non tenga conto delle Disposizioni dell'art. 123 secondo comma cod. civ., circa la non deducibilità della simulazione del matrimonio dopo il decorso di un anno dalla celebrazione, trattandosi di diversità dell'ordinamento interno, rispetto a quello canonico, che non investe i principi e le regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, mentre deve essere affermato nel caso in cui quella sentenza non tenga conto della citata disposizione dell'art. 123 per il verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione, atteso che l'instaurazione del "matrimonio-rapporto", con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi, quale ragione preclusiva ad ogni possibilità di far valere vizi simulatori del "matrimonio-atto", va annoverata nell'ambito delle suddette regole e principi essenziali dell'ordinamento statuale. (contra 4916/86, mass n 447610, sulla seconda parte; (contra 4897/86, mass n 447593; (contra 3064/86, mass n 446072; (contra 3057/86, mass n 446065; (contra 6064/85, mass n 443197; (contra 5601/85, mass n 442793; (contra 2370/85, mass n 440228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)