Sez. 1, Sentenza n. 2351 del 12/04/1984 (Rv. 434380 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESECUTIVITÀ - DECADENZA EX ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - CORRISPONDENZA SULL'ISTITUTO DELLA "SANATIO IN RADICE" DELL'ORDINAMENTO CANONICO - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA CON L'ORDINAMENTO STATUALE - EFFETTO IMPEDITIVO DELLA ESECUTIVITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESECUTIVITÀ - DECADENZA EX ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - CORRISPONDENZA SULL'ISTITUTO DELLA "SANATIO IN RADICE" DELL'ORDINAMENTO CANONICO - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZA CON L'ORDINAMENTO STATUALE - EFFETTO IMPEDITIVO DELLA ESECUTIVITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*
Al fine della dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, la decadenza prevista dall'art. 122, ultimo comma, cod. civ. nell'ipotesi di Azione di nullità del matrimonio dopo un anno dalla cessazione dei vizi della volontà trova corrispondenza nell'istituto della "sanatio in radice" dell'ordinamento canonico, senza che le differenze riscontrabili fra il diritto canonico e quello statuale, in tema di efficacia del consenso così sopravvenuto degli sposi per la validità del negozio matrimoniale viziato nel momento genetico, siano tali da superare quel margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto a quello canonico. Dette differenze, pertanto, non hanno efficacia impeditiva dell'esecutività agli effetti civili della sentenza ecclesiastica che abbia pronunziato la nullità del matrimonio religioso trascritto, avendo accertato l'esistenza di un vizio invalidante l'originario consenso matrimoniale e l'inesistenza di una successiva sanatoria basata sulla sopravvenienza di un valido seppure tacito consenso. (V 5026/82, mass n 422952; (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 122, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)