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Sez. 6, Sentenza n. 40807 del 16/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 229926 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine | Decorrenza - Momento di conoscenza dell'esecuzione della misura - Conoscenza ragionevolmente presunta - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229926-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto da società con sede nel Liechtenstein avverso sequestro di conti correnti di loro pertinenza colà eseguito, su disposizione dell'A.G. italiana, inducesse alla ragionevole conclusione della conoscenza del vincolo anche da parte del ricorrente al quale, come a reale beneficiario, i conti medesimi erano riconducibili)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)