Sez. 3, Sentenza n. 15133 del 17/11/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 272505 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato ex art. 11 d.lgs. 74 del 2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Valore dei beni sottratti - Soglia di rilevanza penale - Corrispondenza col valore del bene oggetto del reato - Esclusione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il delitto previsto dall'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l'ordinanza che, in sede cautelare, aveva disposto il dissequestero di un immobile ritenuto oggetto di cessione fraudolenta, per il solo fatto che il valore dello stesso era inferiore alla soglia di rilevanza penale del reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)