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Sez. 3, Sentenza n. 35853 del 11/05/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267648 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato di pericolo - Momento di consumazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267648-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza per territorio effettuata con riguardo alla stipula dell'atto di vendita simulato, avvenuta in luogo diverso da quello ove il contratto medesimo era stato poi trascritto ai fini della opponibilità ai terzi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)