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Sez. 5, Sentenza n. 19148 del 23/09/2004 (Rv. 577325 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Controversia tributaria - Presupposti dell'agevolazione - Prova - Poteri del giudice del merito - Ambito.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577325-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, il giudice tributario investito della controversia non può limitarsi ad affermare (disattendendo la tesi della Amministrazione) che la agevolazione può in astratto spettare al contribuente, demandando poi la valutazione in concreto della istanza di esenzione alla Amministrazione stessa, ma deve pronunciarsi sul merito della domanda affermando (o negando) la spettanza in concreto della agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)