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Sez. 1, Sentenza n. 2345 del 11/11/1970 (Rv. 348552 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA PROCESSUALE TRIBUTARIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348552-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA PROCESSUALE TRIBUTARIA - EFFETTI.*

Dalla dichiarata illegittimita costituzionale dell'art 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639 non discende che, tempestivamente notificato l'accertamento di valore ad uno dei coobbligati, l' amministrazione decada dal diritto a vedere accertato detto maggior valore nei confronti degli altri coobbligati ai quali l'avviso non venne notificato o fu invalidamente notificato detto coobbligato o puo proporre ricorso, allorquando venga comunque a conoscenza dell'accertamento, oppure puo difendersi a seguito di integrazione del contraddittorio in Sede di ricorsi o giudizi intentati dal coobbligato al quale l'atto di accertamento venne regolarmente notificato.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)