diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013 (Rv. 626875 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno da occupazione abusiva di immobile - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Danno conseguenza - Configurabilità - Conseguenze - Prova del danno - Danneggiato - Spettanza - Fondamento - Portata - Presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2013-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626875-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)