Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 17/12/1969 (Rv. 344480 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IMPOSSIBILITA DI PROVA SCRITTA - IMPOSSIBILITA MORALE - INESISTENZA DELL'IMPOSSIBILITA IN DIPENDENZA DI PARENTELA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IMPOSSIBILITA DI PROVA SCRITTA - IMPOSSIBILITA MORALE - INESISTENZA DELL'IMPOSSIBILITA IN DIPENDENZA DI PARENTELA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento espresso dal giudice di merito circa l'inesistenza di una impossibilita morale di procurarsi la prova scritta (nella specie, della simulazione, mediante interposizione fittizia, di un contratto di compravendita immobiliare) in dipendenza della parentela fra le parti, implica una valutazione insindacabile in Sede di legittimita, ove sia sorretta da congrua motivazione. (V 1030-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)